Definizione di reclamo: dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazione o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti: come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016, si rende noto che il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione tramite:

Per l’intermediario

  • Raccomandata R.R. indirizzata a: Pozzi & Partners Srl – Via Francesco Mengotti 45-00191 Roma;
  • Utilizzo della PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per la compagnia di assicurazione:

  • Chiedere all’ufficio dell’Intermediario i riferimenti della compagnia interessata

La funzione della gestione dei reclami non è esternalizzata.

L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax 06 42133206, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare:

  1. Nome cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
  2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  4. Copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo;
  5. Ogni documento utile

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L 221/2012, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.